Art. 10

In vigore dal 4 apr 1979
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1979. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - FORLANI - MORLINO - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-31;94#art-10

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