Art. 5
In vigore dal 3 apr 1979
All' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, si aggiunge il seguente comma:
"Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza.".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;76#art-5