Art. 4
In vigore dal 3 apr 1979
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è sostituito dal seguente:
"Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;76#art-4