Art. 3

In vigore dal 8 ago 1979
Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti , la tabella III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente alle parti riguardanti rispettivamente il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica ed il ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva (n. 1 e 3), viene sostituita dalla seguente: TABELLA III 1. - Ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3. - Ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - ANTONIOZZI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-15;291#art-3

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