Art. 3
3 / 3In vigore dal 8 ago 1979
Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti , la tabella III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente alle parti riguardanti rispettivamente il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica ed il ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera esecutiva (n. 1 e 3), viene sostituita dalla seguente:
TABELLA III
1. - Ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. - Ruolo degli operatori tecnici del personale della carriera
esecutiva.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - ANTONIOZZI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 17
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-15;291#art-3