Art. 3

In vigore dal 27 mar 1979
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979 PERTINI ROGNONI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1979 Registro n. 5 Interno, foglio n. 276
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Art. 3 Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo