Art. 2
In vigore dal 27 mar 1979
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministero dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso salva la facoltà di proroga di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-03;72#art-2