Art. 2

In vigore dal 25 feb 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;57#art-2

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