Art. 2
2 / 2In vigore dal 25 feb 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 18
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;57#art-2