Art. 7

In vigore dal 31 gen 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 3
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