Art. 7
In vigore dal 31 gen 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;19#art-7