Art. 3
In vigore dal 31 gen 1979
L'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:
"I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;19#art-3