Art. 1
In vigore dal 4 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 31 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1024#art-1