Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 31 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 24
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