Art. 2

In vigore dal 6 dic 1978
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 10.000 mensili prevista nel precedente è considerata ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 del citato decreto. Lo stesso importo di L. 10.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; l'importo stesso non va invece considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 153 del medesimo decreto. Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la gratificazione prevista dall'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono integrati di un importo di L. 55.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-21;718#art-2

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