Art. 3
In vigore dal 6 dic 1978
L'importo di L. 10.000 mensili di cui all' spetta anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali è attribuito in aggiunta all'aggio, senza essere considerato ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detto importo non è utile a pensione.
Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, l'importo della tredicesima mensilità del personale indicato al comma precedente è integrato di L. 55.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
L'importo di L. 10.000 di cui al primo comma e le integrazioni previste dal secondo comma sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-21;718#art-3