Art. 1
In vigore dal 2 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
Decreta:
Dalle ore zero del 27 maggio 1979 alle ore una (legale) del 30 settembre 1979, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - PEDINI - SCOTTI - PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-04;799#art-1