Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; Decreta: Dalle ore zero del 27 maggio 1979 alle ore una (legale) del 30 settembre 1979, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - PEDINI - SCOTTI - PASTORINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 25
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