Art. 1
In vigore dal 23 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 6 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 11
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-26;929#art-1