Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 6 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 11
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