Art. 9
In vigore dal 21 ott 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI MALFATTI -
ROGNONI - PANDOLFI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;627#art-9