Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 21 ott 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 8
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