Statuto›Capo IV
Art. 21
Fondo di riserva .
In vigore dal 28 mag 2000
(Fondo di riserva).
Il fondo di riserva ordinario:
a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
b) è costituito dalla quota stabilita dall', sesto comma;
c) è utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il fondo di riserva speciale:
a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di buonuscita;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 5 APRILE 2000;
c) è alimentato dalla quota stabilita dall', sesto comma, e dalle disponibilità non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
d) è utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-21