StatutoCapo IV

Art. 21

Fondo di riserva .

In vigore dal 28 mag 2000
(Fondo di riserva). Il fondo di riserva ordinario: a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato; b) è costituito dalla quota stabilita dall', sesto comma; c) è utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il fondo di riserva speciale: a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di buonuscita; b) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 5 APRILE 2000; c) è alimentato dalla quota stabilita dall', sesto comma, e dalle disponibilità non impiegate per la realizzazione del programma annuale; d) è utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-21

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Art. 21 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Fondo di riserva . | Portale Normativo