Art. 2

In vigore dal 29 ott 1978
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - MORLINO - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-19;615#art-2

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Art. 2 Stanziamento dei fondi per favorire attivita' culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, lettera a), della legge 14 marzo 1977, n. 73. | Portale Normativo