Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 ott 1978
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - MORLINO - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 5
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