Art. 1

Amnistia

In vigore dal 5 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 agosto 1978, n. 405; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: . Amnistia È concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta; c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; d) per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità; e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.
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Art. 1 Concessione di amnistia e indulto. — Amnistia | Portale Normativo