Art. 3

In vigore dal 28 lug 2001
In caso di soppressione di una pretura e conseguente aggregazione del suo territorio ad altra pretura, la giunta regionale, ferma la competenza territoriale del pretore, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto. | Portale Normativo