Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 lug 2001
In caso di soppressione di una pretura e conseguente aggregazione del suo territorio ad altra pretura, la giunta regionale, ferma la competenza territoriale del pretore, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569#art-3