Art. 16

In vigore dal 13 mar 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 20
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati. | Portale Normativo