Art. 16
16 / 16In vigore dal 13 mar 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - ROGNONI -
DONAT-CATTIN - PANDOLFI
- BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-16