Art. 1
In vigore dal 5 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
storia comparata delle lingue classiche;
egittologia;
storia della teologia patristica;
storia della teologia medioevale;
storia della teologia moderna e contemporanea;
sociologia religiosa;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica e della storiografia letteraria;
drammaturgia teorica;
semiologia;
sociologia della comunicazione e della cultura;
storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia e teoria degli audiovisivi;
dottrina e tecnica del giornalismo;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
storia delle tecniche artistiche e del restauro;
storia dell'arte lombarda.
Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
drammaturgia teorica;
semiologia;
sociologia della comunicazione e della cultura;
storia delle teoriche del cinema;
storia delle teoriche teatrali;
storia e teoria degli audiovisivi;
dottrina e tecnica del giornalismo;
storia e teoria del linguaggio giornalistico;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale.
Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
storia comparata delle lingue classiche;
lingue e letterature scandinave.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 63
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-27;712#art-1