Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: storia comparata delle lingue classiche; egittologia; storia della teologia patristica; storia della teologia medioevale; storia della teologia moderna e contemporanea; sociologia religiosa; storia dell'arte contemporanea; storia della critica e della storiografia letteraria; drammaturgia teorica; semiologia; sociologia della comunicazione e della cultura; storia delle teoriche del cinema; storia delle teoriche teatrali; storia e teoria degli audiovisivi; dottrina e tecnica del giornalismo; storia e teoria del linguaggio giornalistico; disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale; storia delle tecniche artistiche e del restauro; storia dell'arte lombarda. Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: drammaturgia teorica; semiologia; sociologia della comunicazione e della cultura; storia delle teoriche del cinema; storia delle teoriche teatrali; storia e teoria degli audiovisivi; dottrina e tecnica del giornalismo; storia e teoria del linguaggio giornalistico; disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale. Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti: storia comparata delle lingue classiche; lingue e letterature scandinave. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978 Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 63
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