Art. 3
In vigore dal 1 ago 1978
Qualora, in relazione al volume e caratteristiche dei traffici e servizi ed in rapporto al numero di impiegati addetti, l'attività di taluno degli uffici indicati nel precedente articolo richieda prestazioni straordinarie in misura eccedente i limiti indicati nell'articolo medesimo, i limiti stessi, con apposito motivato decreto del Ministro delle finanze emanato d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere elevati fino al 30 per cento per periodi non eccedenti l'anno finanziario.
Il limite massimo mensile di ore di lavoro straordinario effettuabili individualmente non può comunque superare del 30 per cento la quota mensile delle ore assegnate nel semestre in base al disposto del precedente comma e dell', primo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;396#art-3