Art. 2
In vigore dal 1 ago 1978
Gli impiegati non dirigenti in servizio presso le dogane, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette in relazione alle effettive esigenze di servizio, sono autorizzati ad eseguire semestralmente prestazioni di lavoro straordinario fino ad un limite massimo individuale pari alla metà di quello complessivamente autorizzato per ciascun ufficio nel secondo semestre dell'anno 1977 in base alla disciplina stabilita dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni.
Sono fatti salvi in ogni caso i limiti più elevati eventualmente disposti con la procedura di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
In deroga a quanto previsto nell', ultimo comma, del predetto decreto, entro il 15 febbraio di ogni anno il titolare di ciascun ufficio presenterà una circostanziata relazione al consiglio di amministrazione sulla entità delle prestazioni eseguite e sui risultati conseguiti. Di tale relazione si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;396#art-2