Art. 4

In vigore dal 5 nov 1978
Per le esigenze edilizie del centro residenziale, provvede l'Università attraverso i propri piani di edilizia universitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-4

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Art. 4 Costituzione di un centro residenziale presso l'Universita' degli studi della Calabria. | Portale Normativo