Art. 1

In vigore dal 5 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visti gli della legge 12 marzo 1968, n. 442, con i quali, considerato il carattere residenziale della Università degli studi della Calabria, è prevista la realizzazione di un centro residenziale, dotato delle necessarie attrezzature, ricreative, associative e sanitarie, destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante, al quale incombe l'obbligo della stabile residenza in sede, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione; Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 80; Visto l'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641; Visti gli dello statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, n. 1329; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; . Presso l'Università degli studi della Calabria è costituito il centro residenziale. Esso è destinato ad accogliere il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università stessa, nonché una quota non inferiore al 70% degli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione, limitatamente alla durata dei corsi, e pertanto è dotato delle necessarie strutture residenziali, educative, sportive, ricreative, associative e sanitarie. La permanenza degli studenti presso il centro residenziale sarà limitata al periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 luglio dell'anno successivo.
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