Art. 4

In vigore dal 12 ott 1979
Nell'istituto di cui all' vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformità di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge inoltre ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. I programmi di insegnamento sono stabiliti su proposta del comitato tecnico di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo