Art. 4
In vigore dal 12 ott 1979
Nell'istituto di cui all' vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformità di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge inoltre ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo;
possono essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.
I programmi di insegnamento sono stabiliti su proposta del comitato tecnico di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-4