Art. 2

In vigore dal 12 ott 1979
Nell'istituto di cui al precedente vengono svolti corsi di durata quinquennale. A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati. Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturità in relazione all'indirizzo formativo seguito. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato è richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-2

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