Art. 1

In vigore dal 29 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 21 gennaio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 46
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-20;530#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 27 gennaio 1977. | Portale Normativo