Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e della sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo italiano ed il Governo honduregno per l'importazione in Italia di carni dall'Honduras, con allegati, firmato a Tegucigalpa il 21 gennaio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
OSSOLA - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 46
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-20;530#art-1