Art. 4
In vigore dal 28 apr 1978
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:
- nella lettera d) del quarto comma le parole "presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale" sono sostituite con quelle "presentino o spediscano con le modalità previste dall'art. 12".
- il secondo comma è sostituito dal seguente:
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori".
Art. 12 - il primo comma è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza".
Art. 12 - il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente.
Nessuna altra prova può essere adottata in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;131#art-4