Art. 2

In vigore dal 28 apr 1978
Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente: "Sono inoltre deducibili nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese per opere necessarie ad assicurare la conservazione od impedire il deterioramento di immobili di interesse artistico, storico ed archeologico, imposte ai sensi dell'art. 16 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, od eseguite ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo ed approvate ai sensi degli articoli 18 e 19 della stessa legge. La necessità delle opere, quando non si tratti di opere imposte dallo Stato, deve essere certificata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese, quando non si tratti di opere eseguite dallo Stato, deve essere accertata dall'ufficio tecnico erariale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-05;131#art-2

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Art. 2 Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente | Portale Normativo