Art. 1
In vigore dal 12 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Il consolato generale di la categoria in Klagenfurt (Austria) è soppresso con decorrenza 1 maggio 1978.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-02;303#art-1