Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Il consolato generale di la categoria in Klagenfurt (Austria) è soppresso con decorrenza 1 maggio 1978.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-02;303#art-1