Art. 7
In vigore dal 21 set 1978
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata in L. 170.000.
La suddetta misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-7