Art. 11

In vigore dal 21 set 1978
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 48
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