Art. 11
In vigore dal 21 set 1978
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 48
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-11