Art. 1
In vigore dal 15 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa per la formazione della proprietà contadina" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico
L'ente pubblico "Cassa per la formazione della proprietà contadina", la cui attività dovrà uniformarsi su piani regionali di sviluppo agricolo, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alta Corte dei conti, addì 25 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;13#art-1