Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa per la formazione della proprietà contadina" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico L'ente pubblico "Cassa per la formazione della proprietà contadina", la cui attività dovrà uniformarsi su piani regionali di sviluppo agricolo, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alta Corte dei conti, addì 25 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 9
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