Art. 2

In vigore dal 14 gen 1978
Le disposizioni recate dal precedente si applicano dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977 Registro n. 41 Poste, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;949#art-2

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