Art. 1

In vigore dal 14 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale si è provveduto alla revisione delle tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica; Visto l'avis f. 1 (tome II.3) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), organo della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976, con il quale è stato variato il criterio da adottare per la tassazione dei telegrammi internazionali; Considerata l'esigenza di uniformare al predetto avviso il criterio per la tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Ai fini della tassazione dei telegrammi per l'interno della Repubblica le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni, costituite da lettere e/o cifre e/o segni, sono computati per una parola se non superano i dieci caratteri. Qualora superino i dieci caratteri, le parole, i gruppi di caratteri e le espressioni sono computati per altrettante parole per quante volte contengono gruppi di dieci caratteri, più una parola per la parte eccedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;949#art-1

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