Art. 5

In vigore dal 11 dic 1977
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alta Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 30
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